FINANZIAMENTO ILLECITO AI POLITICI: NORMATIVA ITALIANA ED INTERNAZIONALE
Commentiamo con l’avvocato Simone Labonia le recenti indagini riportate dal nostro giornale e le enormi differenze con altre nazioni!
Il finanziamento illecito ai partiti politici e ai singoli candidati è un reato previsto dall’ordinamento italiano, disciplinato dall’articolo 7 della Legge n. 195 del 1974, successivamente modificato da altre normative, tra cui la Legge n. 515 del 1993.
Questo reato mira a garantire la trasparenza e l’integrità del finanziamento della politica, prevenendo influenze indebite da parte di soggetti privati o stranieri.
In particolare, la legge italiana vieta donazioni non dichiarate o superiori ai limiti consentiti, nonché finanziamenti provenienti da enti pubblici, società controllate dallo Stato e soggetti stranieri. Le sanzioni possono essere sia di natura penale, con la reclusione fino a quattro anni, sia amministrativa, con multe elevate.
Negli Stati Uniti, il finanziamento privato ai partiti e ai candidati è regolato dal Federal Election Campaign Act (FECA) e dalle pronunce della Corte Suprema, che hanno eliminato molte restrizioni sui finanziamenti da parte di aziende e organizzazioni. In questo contesto, le donazioni private, anche molto ingenti, non costituiscono reato, ma devono essere dichiarate e registrate secondo le regole della Federal Election Commission (FEC).
Unica restrizione che non vi sia un coordinamento diretto con il candidato.
Questo ha reso la politica americana altamente dipendente dalle grandi donazioni.
In sintesi, mentre in Italia il finanziamento illecito è un reato punito penalmente per evitare fenomeni di corruzione, negli Stati Uniti il sistema si basa sulla trasparenza e regolamentazione piuttosto che sul divieto, accettando un maggior coinvolgimento dei privati nelle campagne politiche.